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Nuove disposizioni in materia di Cittadinanza (art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)

Si informano tutti gli utenti che in data 5 ottobre u.s. é entrato in vigore il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113. Con l’art.14 di questo decreto sono state apportate importanti modifiche alla legge sulla cittadinanza n. 91 del febbraio 92.
È stato abrogato il comma 2 dell’art. 8, quindi le istanze possono essere rigettate dal Ministero dell’Interno anche se sono trascorsi due anni dalla presentazione dell’istanza.
Il contributo di 200 euro previsto per istanze e dichiarazioni in materia di cittadinanza (elezione, acquisto, riacquisto o rinuncia della cittadinanza italiana) é stato sostituito con un versamento di 250 euro (art. 9-bis).
Il nuovo termine temporale della definizione dei procedimenti di cittadinanza per matrimonio si estende a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 9 ter aggiunto all’art. 9-bis).
Il termine di 48 mesi si applica anche ai procedimenti di riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza avviati – anche dalle Autoritá consolari – a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del gennaio 1948 ed ai procedimenti ex art. 9 (legge 91/92).
Attenzione: queste disposizioni riguardano anche i procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso