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Stato Civile

INFORMAZIONI GENERALI

Ai sensi del D.P.R. n. 396/2000 i cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile che si verificano durante la loro permanenza all’estero. È dunque loro obbligo consegnare in originale i relativi atti di stato civile (nascita, matrimonio, decesso) o la relativa documentazione (divorzio, riconoscimento di figli, ecc.) all’Ufficio Consolare territorialmente competente.

Per i cittadini iscritti all’AIRE, l’Ufficio Consolare si occupa di aggiornare il proprio schedario e di trasmettere gli atti di stato civile al Comune italiano di riferimento, mentre per i cittadini residenti in Italia, si provvede unicamente a trasmettere gli atti al Comune di residenza.

Si ricorda che anche i cittadini iscritti all’AIRE possono consegnare gli atti di stato civile direttamente al Comune italiano di appartenenza (art. 12, comma 11, D.P.R. 396/2000). In questi casi, dopo aver consegnato direttamente l’atto al Comune, è comunque consigliabile spedire una copia all’Ufficio Consolare per l’aggiornamento dei dati dello schedario consolare.

ATTENZIONE:

Questa Ambasciata NON emette certificati di nascita, matrimonio e morte, in quanto tale attività è di competenza UNICAMENTE dei Comuni italiani. Questi atti devono pertanto essere richiesti direttamente all’Ufficio di Stato Civile del Comune competente in Italia e non tramite l’Ambasciata.

Non è possibile accettare le richieste di trascrizione degli atti di stato civile tramite il portale FAST IT. Nonostante ci sia la menzione sul predetto portale per ora questa funzionalità non è attiva in quanto è prevista la consegna dell’originale cartaceo.

Esenzione dalla legalizzazione con “Apostille” (Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961): in applicazione della Convenzione di Atene del 1977 gli atti di stato civile portoghesi sono esenti da “Apostille”.

Si ricorda inoltre che gli estratti di nascita, matrimonio e morte, rilasciati su formulario internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976, sono esenti oltre che da legalizzazione con “Apostille” anche da traduzione in lingua italiana.

Anche il Regolamento UE n. 2016/1911 del 6 luglio 2016 prevede che non è necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE (solo quelli previsti dal regolamento) siano perfezionati con l’”Apostille”. Tali documenti pubblici sono: documenti amministrativi, atti notarili, sentenze e documenti consolari. Il regolamento istituisce inoltre moduli standard multilingue (in tutte le lingue dell’UE) i quali potranno essere adottati, su richiesta degli interessati, per gli atti di stato civile.

L’Ufficio assiste inoltre i cittadini, che risultano iscritti all’AIRE, in merito a pubblicazioni di matrimonio, rilascio di certificati di capacità matrimoniali e nulla osta a contrarre matrimonio.

 

NASCITA

MATRIMONIO

DECESSO

RICONOSCIMENTO DI SENTENZE STRANIERE (es. DIVORZIO)

NOMI E COGNOMI (modifica, correzione, ripristino)