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Nomi e Cognomi (modifica, correzione, aggiunta)

ISTANZA CAMBIO NOME/COGNOME

Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o del cognome riveste carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da solide e significative motivazioni.

Per informazioni relative al cambio del nome o cognome, si prega di visitare il sito istituzionale del Ministero dell’Interno in quanto è un argomento di competenza della Prefettura del luogo di ultima residenza /Comune di iscrizione AIRE > cliccare qui per accedere al sito

Si ricorda che i Consolati non sono competenti per prendere decisioni relative a modifiche dei cognomi o dei nomi. L’unica Autorità che può adottare tali provvedimenti è la Prefettura competente.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale:
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/statocivile


COGNOME ORIGINARIO IN CASO DI DOPPIA CITTADINANZA – APPLICABILITÀ DELL’ART. 98 DEL D.P.R. N. 396/2000
:

L’articolo 98 del D.P.R. n. 396/2000 prevede che l’ufficiale dello stato civile, al momento di ricevere l’atto di nascita di un cittadino nato all’estero, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante ai sensi della normativa italiana, provvede d’ufficio alla correzione dell’atto di nascita secondo la normativa italiana, attribuendo pertanto, il cognome paterno.

Con la circolare del Ministero dell’Interno n. 397/2008 l’interessato ha la possibilità di richiedere alle autorità amministrative competenti un provvedimento che consenta di conservare il cognome acquisito al momento della nascita. Pertanto, nelle ipotesi di soggetti muniti di cittadinanza italiana e di cittadinanza di altro Paese, gli ufficiali di stato civile non potranno, senza il consenso dell’interessato, correggere ex articolo. 98 il cognome attribuito nell’altro Paese di cittadinanza, secondo le norme ivi vigenti.

In caso di soggetti nati all’estero ed in possesso della cittadinanza italiana sia di quella di un Paese estero, l’ufficiale di stato civile procederà ad iscrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell’atto di nascita. Resta fermo che l’interessato, in qualità di cittadino italiano, al momento della trascrizione dell’atto di nascita, possa richiedere con apposita istanza all’ufficiale dello stato civile, l’applicazione delta normativa italiana e quindi l’acquisizione del solo cognome paterno. Si precisa che i princìpi di cui sopra riguardano il solo cognome attribuito alla nascita.


DOMANDA DI RIPRISTINO DEL COGNOME ORIGINARIO

Ai sensi dell’art. 98, comma 2, del DPR 3 novembre 2000, della Circolare n. 397 del 15.05.2008 del Ministero dell’Interno e della Sentenza della Corte Costituzionale n.286 dell’08.11.2016, è possibile richiedere il RIPRISTINO del COGNOME ORIGINARIO attribuito al momento della nascita nel proprio certificato di nascita straniero in base alla normativa locale.

Nel caso ciò venga richiesto in favore di MINORI, la richiesta dovrà essere accompagnata da prova della COMUNE VOLONTÀ dei genitori in tal senso di attribuire al figlio ANCHE il cognome materno.

ISTRUZIONI:

  1. formulari: Istanza di ripristino del cognome originario per maggiorenni / Istanza di ripristino del cognome originario per minorenni;
  2. allegare il certificato di NASCITA su formulario plurilingue o, se solo in lingua del rispettivo Paese, con la traduzione;
  3. allegare copia del proprio passaporto italiano e di quello straniero;

L’interessato deve inviare l’istanza direttamente al Comune competente, o in alternativa, tramite questa Ambasciata, che provvederà poi a trasmettere la richiesta al suddetto Comune. In questo caso la documentazione deve essere inviata esclusivamente per posta all’indirizzo della Cancelleria Consolare, Largo Conde Pombeiro, n. 6, 1150-100 Lisbona.

Questo servizio si richiede esclusivamente via posta cartacea e non tramite il portale degli appuntamenti prenot@mi.

COGNOME DELLA DONNA DOPO IL MATRIMONIO:

Dopo il matrimonio la donna può aggiungere al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (art. 143 bis del codice civile).

In alcuni paesi la donna acquisisce il cognome del marito a seguito del matrimonio ma per l’ordinamento italiano il cognome da prendere a riferimento è solo quello attribuito al momento della nascita, per motivi di coerenza con il sistema complessivo ed in coerenza con i principi costituzionali in materia di parità tra i sessi.

La donna italiana coniugata conserva pertanto il proprio cognome da nubile nel passaporto e negli altri documenti d’identità che la riguardano. Può (ma non è obbligatorio), richiedere che sia aggiunto al proprio cognome da nubile quello da coniugata. In questo caso il cognome del coniuge viene annotato alla pagina n. 4 del passaporto. Questa annotazione non è invece possibile sulla carta d’identità elettronica (CIE).