Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Riconoscimento di sentenze straniere

Per informazioni generali:
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/statocivile/sentenzestraniere.html

 

REGISTRARE IL DIVORZIO IN ITALIA
Le sentenze di divorzio pronunciate all’estero non sono automaticamente valide in Italia, devono essere annotate presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove risulta registrato il relativo matrimonio.
N.B.: Per richiedere la trascrizione la sentenza di divorzio dovrà essere definitiva, ovvero “passata in giudicato” (in portoghese: transitado em julgado).

Istruzioni per richiedere la trascrizione in Italia di sentenze di divorzio emesse in Portogallo:

In caso di decisione emessa dall’Ufficio di Stato Civile portoghese ( Conservatória do Registo Civil ), inviare esclusivamente per posta cartacea (NON per e-mail o PEC) all’indirizzo della Cancelleria Consolare di questa Ambasciata, Largo Conde Pombeiro, n. 6, 1150-100 Lisbona, la seguente documentazione:

  1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  2. copia di un documento di identità italiano in corso di validità;
  3. certificato in originale, come previsto dall’art. 39, allegato I del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea CE n. 2201/2003 del 27.11.2003 (questo certificato è esente da legalizzazione e traduzione in lingua italiana). Non verranno accettati i certificati emessi in formato digitale o copie certificate da un Notaio/Avvocato. Il certificato deve recare il timbro a secco in uso presso l’Ufficio di Stato civile portoghese.

In caso di sentenza emessa dal Tribunale portoghese, inviare esclusivamente per posta cartacea (NON per e-mail o PEC) all’indirizzo della Cancelleria Consolare di questa Ambasciata, Largo Conde Pombeiro, n. 6, 1150-100 Lisbona, la seguente documentazione:

  1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  2. copia di un documento di identità;
  3. sentenza del divorzio che può essere emessa sul certificato in originale come previsto dall’art. 39, allegato I del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea CE n. 2201/2003 del 27.11.2003 (questo certificato è esente da legalizzazione e traduzione in lingua italiana) oppure la sentenza di divorzio in lingua portoghese, in questo caso allegare la traduzione in lingua italiana (traduzione a carico del connazionale).

N.B.: Ricevuta la documentazione e verificata la conformità della traduzione, il connazionale sarà informato per email del relativo costo di certificazione della conformità di traduzione all’originale e riceverà i riferimenti bancari al fine di provvedere al pagamento. Il connazionale dovrà poi inviare all’indirizzo email lisbona.statocivile@esteri.it la prova dell’avvenuto bonifico bancario. È pertanto indispensabile indicare il proprio indirizzo email nel formulario.

Non verranno presi in considerazione, e le richieste verranno automaticamente archiviate, i certificati emessi in formato digitale o copie delle sentenze di divorzio certificate da un Notaio/AvvocatoLa sentenza/certificato UE deve recare il timbro a secco in uso presso il Tribunale.

Istruzioni per richiedere la trascrizione in Italia di sentenze di divorzio emesse in Paesi non appartenenti all’Unione Europea:

  1. formulario: dichiarazione sostitutiva atto notorio divorzio non U.E.;
  2. copia di un documento di identità;
  3. originale della sentenza del divorzio passata in giudicato, legalizzata e tradotta.

N.B.: il connazionale in questi casi deve inviare la documentazione richiesta dalla Rappresentanza Diplomatica territorialmente competente (a tal fine si consiglia di visitare il sito web dell’Ufficio Consolare competente per il luogo di emissione della sentenza).

Questo servizio di stato civile si richiede esclusivamente via posta cartacea e non tramite il portale degli appuntamenti prenot@mi.

In alternativa, il connazionale può presentare la documentazione del divorzio direttamente al Comune competente (Comune del luogo di matrimonio o della trascrizione dell’atto di matrimonio). In questo caso si suggerisce di prendere contatto con l’Ufficio di Stato Civile di tale Comune.