﻿{"id":4638,"date":"2025-07-04T15:59:32","date_gmt":"2025-07-04T14:59:32","guid":{"rendered":"https:\/\/amblisbona.esteri.it\/?page_id=4638"},"modified":"2026-03-04T10:12:37","modified_gmt":"2026-03-04T09:12:37","slug":"4638-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/amblisbona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riconoscimento-della-cittadinanza-per-discendenza-iure-sanguinis\/4638-2\/","title":{"rendered":"Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)"},"content":{"rendered":"<p>I\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la <strong>cittadinanza italiana per \u201cbeneficio di legge\u201d<\/strong>, dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge, nei seguenti casi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Primo caso (<u>lettera a), comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>)<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em>\u00a0(art. 14 della legge n. 91\/1992);<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza e, successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In base all\u2019articolo 9-bis della legge n. 91\/1992, a tale dichiarazione si applica il\u00a0<strong><u>pagamento del contributo<\/u><\/strong>\u00a0di\u00a0<strong>250 euro<\/strong>,\u00a0<strong>per ciascun minorenne<\/strong>, da effettuarsi mediante bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico, a favore del Ministero dell\u2019Interno:<\/p>\n<p>\u201cMinistero dell\u2019Interno D.L.C.I Cittadinanza\u201d<br \/>\n<strong>Nome della Banca:<\/strong>\u00a0Poste Italiane S.p.A.<br \/>\n<strong>Codice IBAN:<\/strong>\u00a0IT54D0760103200000000809020<br \/>\n<strong>Causale del versamento:<\/strong>\u00a0Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91\/1992 e nome e cognome del richiedente<br \/>\n<strong>Codice BIC\/SWIFT di Poste Italiane:<\/strong>\u00a0 BPPIITRRXXX\u00a0<strong>(per bonifici esteri)<br \/>\nCodice BIC\/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Secondo caso (<u>lettera b), comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>)<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em>\u00a0(art. 14 della legge n. 91\/1992);<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita<\/strong>\u00a0(o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ai sensi del comma 514 dell\u2019articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, \u00e8 stata determinata la <strong><u>gratuit\u00e0 della dichiarazione<\/u><\/strong> per le istanze presentate dal 1\u00ba gennaio 2026.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Terzo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025<\/u>)<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/u><\/strong>, cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita\u00a0<\/u>che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong>In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare\u00a0<strong><u>entro il 31 maggio 2029<\/u><\/strong>. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ai sensi del comma 514 dell\u2019articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, <strong><u>tale dichiarazione \u00e8 gratuita<\/u><\/strong> per le istanze presentate dal 1\u00ba gennaio 2026.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Le\u00a0dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l\u2019Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile nella data e orario che saranno comunicati esclusivamente per e-mail agli interessati, a seguito della valutazione delle istanze. <\/strong>Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DOCUMENTAZIONE DA INVIARE (in originale)\u00a0<u>esclusivamente per posta cartacea<\/u>\u00a0all\u2019indirizzo Largo Conde Pombeiro n. 6, 1150-100 Lisbona<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PER LA\u00a0<strong>DICHIARAZIONE DI VOLONT\u00c0 DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA<\/strong>\u00a0<strong>PRESENTATA DAI GENITORI O DAL TUTORE STRANIERO O APOLIDE, CHE SUCCESSIVAMENTE RISIEDE LEGALMENTE PER ALMENO DUE ANNI CONTINUATIVI IN ITALIA<\/strong>\u00a0(art. 4, comma 1-bis, lettera a) della legge n.91\/1992).<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Atto di nascita del\/della minore:<\/strong>\n<ol type=\"a\">\n<li><strong>Per le nascite avvenute in Portogallo:<\/strong><br \/>\nOriginale dell\u2019atto di nascita con apposto il timbro a secco della Conservat\u00f3ria do Registo Civil\u00a0e specificamente:<br \/>\n\u2013\u00a0<strong>per i figli di genitori coniugati<\/strong>: originale della\u00a0<em>certid\u00e3o de nascimento internacional em papel<\/em>;<br \/>\n\u2013\u00a0<strong>per i figli di genitori non coniugati<\/strong>: originale della\u00a0<em>certid\u00e3o de nascimento em papel<\/em>\u00a0con la rispettiva traduzione in lingua italiana a cura del richiedente (qualora sia necessario, si pu\u00f2 consultare un elenco di traduttori al link\u00a0<a href=\"https:\/\/amblisbona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/link-utili\/traduttori-e-interpreti\/\">Professionisti di riferimento \u2013 Ambasciata d\u2019Italia Lisbona (esteri.it)<\/a><\/li>\n<li value=\"2\"><strong>Per le nascite non avvenute in Portogallo (solo per coloro che sono residenti in questa circoscrizione consolare):<br \/>\n<\/strong>Originale dell\u2019atto di nascita rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 competente del luogo di nascita del minore, legalizzato e tradotto in lingua italiana nelle modalit\u00e0 richieste dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui l\u2019atto \u00e8 stato formato;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li value=\"2\"><strong>Certificato di cittadinanza straniera <\/strong>o\u00a0<strong>riconoscimento dello status di apolide<\/strong>\u00a0del\/della minore;<\/li>\n<li><strong>Atto di nascita del genitore <\/strong>cittadino per nascita oppure certificato di cittadinanza italiana per nascita.<br \/>\nPer i cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE e nell\u2019anagrafe della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre potr\u00e0 essere sostituito da una\u00a0dichiarazione sostitutiva di certificazione;<\/li>\n<li><em>Eventuale <\/em><strong>documentazione relativa<\/strong>\u00a0<strong>al riconoscimento<\/strong>\u00a0in cui \u00e8 stabilita la\u00a0<strong>filiazione<\/strong>\u00a0o il provvedimento di\u00a0<strong>adozione<\/strong>;<\/li>\n<li><em>Eventuale <\/em><strong>documentazione comprovante<\/strong>\u00a0<strong>la qualit\u00e0 di tutore<\/strong>\u00a0o la condizione di\u00a0<strong>unico genitore<\/strong>\u00a0del\/della minore;<\/li>\n<li><strong>Documento d\u2019identit\u00e0 <\/strong>del\/della richiedente e del\/della figlio\/a;<\/li>\n<li><strong>Prova di residenza <\/strong>nella circoscrizione consolare;<\/li>\n<li><strong>Ricevuta del bonifico di 250 euro\u00a0<\/strong>a favore del Ministero dell\u2019Interno, con indicazione della causale \u201cacquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91\/1992\u201d e del nome e cognome del\/della richiedente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PER LA\u00a0<strong>DICHIARAZIONE DI VOLONT\u00c0 DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA<\/strong>\u00a0<strong>ENTRO TRE ANNI DALLA NASCITA DEL MINORE O DALLA DATA SUCCESSIVA A QUELLA IN CUI \u00c8 STABILITA LA FILIAZIONE<\/strong>\u00a0(art. 4, comma 1-bis, lettera b) della legge n.91\/1992).<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Atto di nascita del\/della minore:<\/strong>\n<ol type=\"a\">\n<li><strong>Per le nascite avvenute in Portogallo:<\/strong><br \/>\nOriginale dell\u2019atto di nascita con apposto il timbro a secco della Conservat\u00f3ria do Registo Civil\u00a0e specificamente:<br \/>\n\u2013\u00a0<strong>per i figli di genitori coniugati<\/strong>: originale della\u00a0<em>certid\u00e3o de nascimento internacional em papel<\/em>;<br \/>\n\u2013\u00a0<strong>per i figli di genitori non coniugati<\/strong>: originale della\u00a0<em>certid\u00e3o de nascimento em papel<\/em>\u00a0con la rispettiva traduzione in lingua italiana a cura del richiedente (qualora sia necessario, si pu\u00f2 consultare un elenco di traduttori al link\u00a0<a href=\"https:\/\/amblisbona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/link-utili\/traduttori-e-interpreti\/\">Professionisti di riferimento \u2013 Ambasciata d\u2019Italia Lisbona (esteri.it)<\/a><\/li>\n<li value=\"2\"><strong>Per le nascite non avvenute in Portogallo (solo per coloro che sono residenti in questa circoscrizione consolare):<br \/>\n<\/strong>Originale dell\u2019atto di nascita rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 competente del luogo di nascita del minore, legalizzato e tradotto in lingua italiana nelle modalit\u00e0 richieste dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui l\u2019atto \u00e8 stato formato;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li value=\"2\"><strong>Certificato di cittadinanza straniera <\/strong>o\u00a0<strong>riconoscimento dello status di apolide<\/strong>\u00a0del\/della minore;<\/li>\n<li><strong>Atto di nascita del genitore <\/strong>cittadino per nascita oppure certificato di cittadinanza italiana per nascita.<br \/>\nPer i cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE e nell\u2019anagrafe della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre potr\u00e0 essere sostituito da una\u00a0dichiarazione sostitutiva di certificazione;<\/li>\n<li><em>Eventuale <\/em><strong>documentazione relativa<\/strong>\u00a0<strong>al riconoscimento<\/strong>\u00a0in cui \u00e8 stabilita la\u00a0<strong>filiazione<\/strong>\u00a0o il provvedimento di\u00a0<strong>adozione<\/strong>;<\/li>\n<li><em>Eventuale <\/em><strong>documentazione comprovante<\/strong>\u00a0<strong>la qualit\u00e0 di tutore<\/strong>\u00a0o la condizione di\u00a0<strong>unico genitore<\/strong>\u00a0del\/della minore;<\/li>\n<li><strong>Documento d\u2019identit\u00e0 <\/strong>del\/della richiedente e del\/della figlio\/a;<\/li>\n<li><strong>Prova di residenza <\/strong>nella circoscrizione consolare;<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PER LA\u00a0<strong>DICHIARAZIONE DI VOLONT\u00c0 DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATA\u00a0<u>ENTRO IL 31 MAGGIO 2026<\/u>\u00a0DAI GENITORI O DAL TUTORE DI STRANIERO, MINORENNE ALLA DATA DEL 24 MAGGIO 2025, FIGLIO DI CITTADINO ITALIANO PER NASCITA DI CUI ALL\u2019ART. 3-BIS, COMMA 1, LETTERE A), A-BIS) E B), DELLA LEGGE N. 91\/1992<\/strong>\u00a0(art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36\/2005).<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Atto di nascita del\/della minore:<\/strong>\n<ol type=\"a\">\n<li><strong>Per le nascite avvenute in Portogallo:<\/strong><br \/>\nOriginale dell\u2019atto di nascita con apposto il timbro a secco della Conservat\u00f3ria do Registo Civil\u00a0e specificamente:<br \/>\n\u2013\u00a0<strong>per i figli di genitori coniugati<\/strong>: originale della\u00a0<em>certid\u00e3o de nascimento internacional em papel<\/em>;<br \/>\n\u2013\u00a0<strong>per i figli di genitori non coniugati<\/strong>: originale della\u00a0<em>certid\u00e3o de nascimento em papel<\/em>\u00a0con la rispettiva traduzione in lingua italiana a cura del richiedente (qualora sia necessario, si pu\u00f2 consultare un elenco di traduttori al link\u00a0<a href=\"https:\/\/amblisbona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/link-utili\/traduttori-e-interpreti\/\">Professionisti di riferimento \u2013 Ambasciata d\u2019Italia Lisbona (esteri.it)<\/a><\/li>\n<li value=\"2\"><strong>Per le nascite non avvenute in Portogallo (solo per coloro che sono residenti in questa circoscrizione consolare):<br \/>\n<\/strong>Originale dell\u2019atto di nascita rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 competente del luogo di nascita del minore, legalizzato e tradotto in lingua italiana nelle modalit\u00e0 richieste dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui l\u2019atto \u00e8 stato formato;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li value=\"2\"><strong>Certificato di cittadinanza straniera <\/strong>o\u00a0<strong>riconoscimento dello status di apolide<\/strong>\u00a0del\/della minore;<\/li>\n<li><strong>Atto di nascita del genitore <\/strong>cittadino per nascita oppure certificato di cittadinanza italiana per nascita.<br \/>\nPer i cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE e nell\u2019anagrafe della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre potr\u00e0 essere sostituito da una\u00a0dichiarazione sostitutiva di certificazione;<\/li>\n<li><em>Eventuale <\/em><strong>documentazione comprovante che uno dei genitori \u00e8 cittadino italiano\u00a0<\/strong>ai sensi dell\u2019art. 3-bis, lettere a), a-bis) o b), della legge n. 91\/1992;<\/li>\n<li><em>Eventuale<\/em>\u00a0<strong>documentazione relativa<\/strong>\u00a0<strong>al riconoscimento<\/strong>\u00a0in cui \u00e8 stabilita la\u00a0<strong>filiazione<\/strong>\u00a0o il provvedimento di\u00a0<strong>adozione<\/strong>;<\/li>\n<li><em>Eventuale <\/em><strong>documentazione comprovante<\/strong>\u00a0<strong>la qualit\u00e0 di tutore<\/strong>\u00a0o la condizione di\u00a0<strong>unico genitore<\/strong>\u00a0del\/della minore;<\/li>\n<li><strong>Documento d\u2019identit\u00e0 <\/strong>del\/della richiedente e del\/della figlio\/a;<\/li>\n<li><strong>Prova di residenza <\/strong>nella circoscrizione consolare;<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, purch\u00e9 che non si produca una condizione di apolidia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"I\u00a0figli minorenni nati all\u2019estero\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per \u201cbeneficio di legge\u201d, dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge, nei seguenti casi. &nbsp; Primo caso (lettera a), comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992): uno dei genitori \u00e8\u00a0cittadino\u00a0per nascita.\u00a0Si 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