Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi dell’art. 20 del D.L. 69/2023.
Il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero, il genitore di prole minore possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento. L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale o, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Il richiedente dovrà quindi dimostrare di non essere sottoposto a inibitoria al rilascio del proprio documento d’identità, compilando la dichiarazione di assenza di cause ostative (come da disposizioni contenute all’art. 20 del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69).
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.