Per cosa si vota?
I quesiti referendari sono cinque, sono riportati in cinque schede distinte e riguardano:
- Quesito n. 1 – Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
- Quesito n. 2 – Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
- Quesito n. 3 – Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
- Quesito n. 4 – Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
- Quesito n. 5 – Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
Votando SÌ, l’elettore esprime la volontà di ABROGARE le norme citate nel quesito.
Votando NO, l’elettore esprime la volontà di NON ABROGARE le norme citate nel quesito.
Chi vota all’estero?
Votano all’estero per corrispondenza:
- gli elettori iscritti all’AIRE residenti nei Paesi nei quali le condizioni locali consentono il voto per corrispondenza;
- gli elettori temporaneamente all’estero, per almeno tre mesi, per motivi di lavoro, studio o cure mediche che abbiano presentato al proprio Comune di iscrizione elettorale l’opzione per il voto all’estero entro il giorno 7 maggio 2025, nonché i loro familiari conviventi all’estero, se optanti.
Come si vota?
Si vota per corrispondenza, con le modalità indicate dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. In particolare:
- gli Uffici consolari inviano per posta a ciascun elettore un plico contenente:
- il certificato elettorale (cioè il documento che certifica il diritto di voto);
- cinque schede elettorali (una per ciascun quesito);
- una busta piccola (di norma di colore bianco);
- una busta di formato più grande, già affrancata, recante l’indirizzo del competente Ufficio diplomatico/consolare;
- il presente foglio informativo.
- l’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno (ad es. una croce o una barra) sul rettangolo della scheda che contiene le parole SI o NO utilizzando ESCLUSIVAMENTE una penna biro di colore blu o nero;
- dopo aver espresso il voto, le schede devono essere inserite nella busta piccola che deve essere accuratamente chiusa e contenere esclusivamente le schede elettorali;
- nella busta più grande già affrancata (riportante l’indirizzo dell’Ufficio diplomatico/consolare competente), l’elettore deve inserire il tagliando elettorale (dopo averlo staccato dal certificato elettorale seguendo l’apposita linea tratteggiata) e la busta piccola chiusa, contenente le schede votate;
- la busta già affrancata così confezionata deve essere spedita per posta senza ritardo, e comunque in modo che arrivi all’Ufficio diplomatico/consolare entro – e non oltre – le ore 16:00 (ora locale) di GIOVEDI’ 5 GIUGNO 2025;
- le schede pervenute successivamente al suddetto termine non potranno essere scrutinate e saranno incenerite.
A T T E N Z I O N E
- sulle schede, sulla busta bianca piccola e sul tagliando non deve apparire alcun segno di riconoscimento;
- sulla busta già affrancata non deve essere scritto il mittente;
- la busta bianca piccola e le schede devono essere restituite integre;
- il voto è personale, libero e segreto ed è fatto divieto di votare più volte; chi viola le disposizioni in materia incorre nelle sanzioni previste dalla legge. L’art. 18 della L. 459/2001 dispone: “1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato Testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. 2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”;
- l’elettore ha l’obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli dall’Ambasciata o dal Consolato ed è assolutamente vietato cedere il materiale elettorale a terzi.