COGNOME ORIGINARIO IN CASO DI DOPPIA CITTADINANZA – APPLICABILITÀ DELL’ART. 98 DEL D.P.R. N. 396/2000
L’articolo 98 del D.P.R. n. 396/2000 prevede che l’ufficiale dello stato civile, al momento di ricevere l’atto di nascita di un cittadino nato all’estero, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante ai sensi della normativa italiana, provvede d’ufficio alla correzione dell’atto di nascita secondo la normativa italiana, attribuendo pertanto, il cognome paterno.
Con la circolare del Ministero dell’Interno n. 397/2008 l’interessato ha la possibilità di richiedere alle autorità amministrative competenti un provvedimento che consenta di conservare il cognome acquisito al momento della nascita. Pertanto, nelle ipotesi di soggetti muniti di cittadinanza italiana e di cittadinanza di altro Paese, gli ufficiali di stato civile non potranno, senza il consenso dell’interessato, correggere ex articolo 98 il cognome attribuito nell’altro Paese di cittadinanza, secondo le norme ivi vigenti.
In caso di soggetti nati all’estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana che di quella di un Paese estero, l’ufficiale di stato civile procederà ad iscrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell’atto di nascita. Resta fermo che l’interessato, in qualità di cittadino italiano, al momento della trascrizione dell’atto di nascita, possa richiedere con apposita istanza all’ufficiale dello stato civile, l’applicazione della normativa italiana e quindi l’acquisizione del solo cognome paterno. Si precisa che i principi di cui sopra riguardano il solo cognome attribuito alla nascita.
RIPRISTINO DEL COGNOME ORIGINARIO
Ai sensi dell’art. 98, comma 2, del DPR 3 novembre 2000, della Circolare n. 397 del 15.05.2008 del Ministero dell’Interno e della Sentenza della Corte Costituzionale n.286 dell’08.11.2016, è possibile richiedere il RIPRISTINO del COGNOME ORIGINARIO attribuito alla nascita.
Nel caso ciò venga richiesto in favore di MINORI, la richiesta dovrà essere accompagnata da prova della COMUNE VOLONTÀ dei genitori di attribuire al figlio il cognome originario.
Documentazione necessaria:
- formulari:
- certificato di NASCITA su formulario plurilingue.
- N.B. i certificati di nascita non rilasciati su formulario plurilingue devono essere corredati da traduzione giurata e legalizzata con apostille, a eccezione dei certificati rilasciati in Portogallo, che dovranno essere corredati solo da traduzione semplice, ovvero non giurata;
 
- copia del proprio passaporto o carta d’identità italiana e del documento straniero.
L’interessato deve inviare l’istanza direttamente al Comune competente, o in alternativa, a questa Cancelleria Consolare, che provvederà poi a trasmettere la richiesta al suddetto Comune. In questo caso la documentazione deve essere inviata esclusivamente per posta all’indirizzo della Cancelleria Consolare, Largo Conde Pombeiro, n. 6, 1150-100 Lisbona.
Questo servizio si richiede esclusivamente via posta cartacea e NON tramite il portale degli appuntamenti prenot@mi.
