In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:
- uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.
Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
- figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.
In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:  BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE (in originale) esclusivamente per posta cartacea all’indirizzo Largo Conde Pombeiro n. 6, 1150-100 Lisbona
PER LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA ENTRO UN ANNO DALLA NASCITA DEL MINORE O DALLA DATA SUCCESSIVA A QUELLA IN CUI È STABILITA LA FILIAZIONE (art. 4, comma 1-bis, lettera b) della legge n.91/1992).
- Atto di nascita del/della minore:
- Per le nascite avvenute in Portogallo
 
Originale dell’atto di nascita con apposto il timbro a secco della Conservatória do Registo Civil e specificamente:
– per i figli di genitori coniugati: originale della certidão de nascimento internacional em papel;
– per i figli di genitori non coniugati: originale della certidão de nascimento em papel con la rispettiva traduzione in lingua italiana a cura del richiedente (qualora sia necessario, si può consultare un elenco di traduttori al link Professionisti di riferimento – Ambasciata d’Italia Lisbona (esteri.it)
- 
- Per le nascite non avvenute in Portogallo
 
Originale dell’atto di nascita rilasciato dall’autorità competente del luogo di nascita del minore, legalizzato e tradotto in lingua italiana nelle modalità richieste dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui l’atto è stato formato;
- Certificato di cittadinanza straniera o riconoscimento dello status di apolide del/della minore;
- Atto di nascita del genitore cittadino per nascita oppure certificato di cittadinanza italiana per nascita.
 Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE e nell’anagrafe della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Eventuale documentazione relativa al riconoscimento in cui è stabilita la filiazione o il provvedimento di adozione;
- Eventuale documentazione comprovante la qualità di tutore o la condizione di unico genitore del/della minore;
- Documento d’identità del/della richiedente e del/della figlio/a;
- Prova di residenza nella circoscrizione consolare;
- Ricevuta del bonifico di 250 euro a favore del Ministero dell’Interno, con indicazione della causale “acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992” e del nome e cognome del/della richiedente.
PER LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATA DAI GENITORI O DAL TUTORE STRANIERO O APOLIDE, CHE SUCCESSIVAMENTE RISIEDE LEGALMENTE PER ALMENO DUE ANNI CONTINUATIVI IN ITALIA (art. 4, comma 1-bis, lettera b) della legge n.91/1992).
- Atto di nascita del/della minore:
- Per le nascite avvenute in Portogallo
 
Originale dell’atto di nascita con apposto il timbro a secco della Conservatória do Registo Civil e specificamente:
– per i figli di genitori coniugati: originale della certidão de nascimento internacional em papel;
– per i figli di genitori non coniugati: originale della certidão de nascimento em papel con la rispettiva traduzione in lingua italiana a cura del richiedente (qualora sia necessario, si può consultare un elenco di traduttori al link Professionisti di riferimento – Ambasciata d’Italia Lisbona (esteri.it)
- 
- Per le nascite non avvenute in Portogallo
 
Originale dell’atto di nascita rilasciato dall’autorità competente del luogo di nascita del minore, legalizzato e tradotto in lingua italiana nelle modalità richieste dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui l’atto è stato formato;
- Certificato di cittadinanza straniera o riconoscimento dello status di apolide del/della minore;
- Atto di nascita del genitore cittadino per nascita oppure certificato di cittadinanza italiana per nascita.
 Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE e nell’anagrafe della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Eventuale documentazione relativa al riconoscimento in cui è stabilita la filiazione o il provvedimento di adozione;
- Eventuale documentazione comprovante la qualità di tutore o la condizione di unico genitore del/della minore;
- Documento d’identità del/della richiedente e del/della figlio/a;
- Prova di residenza nella circoscrizione consolare;
- Ricevuta del bonifico di 250 euro a favore del Ministero dell’Interno, con indicazione della causale “acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992” e del nome e cognome del/della richiedente.
PER LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATA ENTRO IL 31 MAGGIO 2026 DAI GENITORI O DAL TUTORE DI STRANIERO, MINORENNE ALLA DATA DEL 24 MAGGIO 2025, FIGLIO DI CITTADINO ITALIANO PER NASCITA DI CUI ALL’ART. 3-BIS, COMMA 1, LETTERE A), A-BIS) E B), DELLA LEGGE N. 91/1992 (art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/2005).
- Atto di nascita del/della minore:
- Per le nascite avvenute in Portogallo
 
Originale dell’atto di nascita con apposto il timbro a secco della Conservatória do Registo Civil e specificamente:
– per i figli di genitori coniugati: originale della certidão de nascimento internacional em papel;
– per i figli di genitori non coniugati: originale della certidão de nascimento em papel con la rispettiva traduzione in lingua italiana a cura del richiedente (qualora sia necessario, si può consultare un elenco di traduttori al link Professionisti di riferimento – Ambasciata d’Italia Lisbona (esteri.it)
- 
- Per le nascite non avvenute in Portogallo
 
Originale dell’atto di nascita rilasciato dall’autorità competente del luogo di nascita del minore, legalizzato e tradotto in lingua italiana nelle modalità richieste dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui l’atto è stato formato;
- Certificato di cittadinanza straniera o riconoscimento dello status di apolide del/della minore;
- Atto di nascita del genitore cittadino per nascita oppure certificato di cittadinanza italiana per nascita.
 Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE e nell’anagrafe della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Eventuale documentazione comprovante che uno dei genitori è cittadino italiano ai sensi dell’art. 3-bis, lettere a), a-bis) o b), della legge n. 91/1992;
- Eventuale documentazione relativa al riconoscimento in cui è stabilita la filiazione o il provvedimento di adozione;
- Eventuale documentazione comprovante la qualità di tutore o la condizione di unico genitore del/della minore;
- Documento d’identità del/della richiedente e del/della figlio/a;
- Prova di residenza nella circoscrizione consolare;
- Ricevuta del bonifico di 250 euro a favore del Ministero dell’Interno con indicazione della causale sopra riportata con indicazione della causale “acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex. art. 9-bis L. 91/1992” e del nome e cognome del/della richiedente.
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, purché che non si produca una condizione di apolidia.
