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Riconoscimento della cittadinanza per discendenza – Iure Sanguinis

La cittadinanza italiana è attualmente regolata dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992.

E’ cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948.

La cittadinanza si trasmette da padre/madre in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli ascendenti abbia mai rinunciato alla cittadinanza.

Acquista altresì la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.

  • La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è consentita su istanza del diretto interessato e puó essere presentata esclusivamente all’Ufficio Consolare nel Paese in cui si ha la residenza legale.

All’istanza andra’ allegata la copia di uno dei tre seguenti documenti:

    • “Cartao de Residencia” emesso dal SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) per i cittadini non portoghesi;
    • “Cartao de Cidadao” per i cittadini portoghesi, ma in questo ultimo caso occorre allegare anche la copia del Certidao de domilio Fiscal;
    • “Cartao de cidadao” per i cittadini brasiliani rilasciato in base “ao abrigo to Tratado Porto Seguro”, ma in questo ultimo caso occorre allegare anche la copia di un Atestado de residencia emesso dalla Junta de Freguesia.

Dall’8 luglio 2014 è stato introdotto un contributo consolare da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne, pari a Euro 300,00 (legge n.89 del 23 giugno 2014). Il contributo è dovuto per la trattazione della pratica di ricostruzione, va riscosso al momento della presentazione della domanda ed é indipendente dall’esito dell’accertamento: non si provvederà quindi alla restituzione in caso di rigetto dell’istanza.

L’appuntamento per la consegna della documentazione completa in originale, si richiede esclusivamente attraverso il Portale PRENOT@MI

LISTA DEI DOCUMENTI CHE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO

La documentazione deve essere presentata in originale per intero a partire dal capostipite (ascendente nato in Italia) anche se esiste un riconoscimento di cittadinanza di un altro familiare, effettuato presso un altro Consolato o presso un Comune italiano.

– Modulo istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana compilato e firmato;

– Ricevuta dell’istanza con indicati i documenti presentati;

– Ricevuta del pagamento del contributo di euro 300,00 (le coordinate bancarie sono indicate sul portale PRENOT@MI);

– Documenti del capostipite (ascendente nato in Italia):

  • atto di nascita rilasciato dal Comune italiano in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità (nel caso in cui il Registro Civile non fosse ancora vigente al momento della nascita, il certificato di nascita puo’ essere sostituito dal Certificato di Battesimo in originale emesso dalla Parrocchia e la firma del Parroco deve essere riconosciuta dalla Curia episcopale competente)
  • atto di matrimonio
  • atto di morte
  • certificato di non naturalizzazione del Paese in cui ha risieduto riportante tutte le varianti del nome e del cognome come risultanti dai vari atti di stato civile.

ATTENZIONE:

Nel caso in cui l’ascendente italiano si fosse naturalizzato, occorrerà presentare la relativa sentenza di naturalizzazione, dalla quale sia possibile desumere la data esatta di acquisto della cittadinanza straniera. La naturalizzazione dell’ascendente italiano potrebbe infatti comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana dei discendenti.

– Documenti di ognuno dei discendenti in linea retta:

  • atto di nascita
  • atto di matrimonio
  • atto di morte

– Documenti del richiedente:

  • atto di nascita proprio e degli eventuali figli minorenni
  • eventuale atto di matrimonio e/o divorzio
  • “Cartao de Residencia” emesso dal SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) per i cittadini non portoghesi;

oppure

  • “Cartao de Cidadao” per i cittadini portoghesi o di Paesi terzi, ma in questo ultimo caso occorre allegare anche la copia di un Atestado de residencia emesso dalla Junta de Freguesia.

Requisiti dei documenti da presentare

Tutti i documenti dovranno essere:

  • LEGALIZZATI dalla Rappresentanza Diplomatico/consolare italiana del Paese di emissione o riportare la “Apostille” apposta dall’Autorità straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961;
  • TRADOTTI in italiano e la traduzione dovra’ riportare la “Apostille” apposta dall’Autorita’ straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 o avere il certificato di conformità rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatico/consolare del Paese di emissione

Per i richiedenti di nazionalità brasiliana e argentina si consiglia di visitare anche le pagine web delle Rappresentanze diplomatiche/consolari italiane in quei Paesi.

Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.

A T T E N Z I O N E

Gli interessati che non si presentino nel giorno dell’appuntamento dovranno riprenotarsi tramite il portale PRENOT@MI.