Per avere effetti anche in Italia, il matrimonio celebrato all’estero deve essere trascritto presso il Comune italiano di residenza o d’iscrizione AIRE.
Ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 e del relativo regolamento adottato con DPCM 144 del 23 luglio 2016, i matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso secondo la legge portoghese sono trascritti in Italia come “unioni civili”.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE
- per posta cartacea all’indirizzo della Cancelleria Consolare di questa Ambasciata, Largo Conde Pombeiro, n. 6, 1150-100 Lisboa;
- direttamente al proprio Comune di residenza o d’iscrizione AIRE, rivolgendosi al rispettivo Ufficio di Stato Civile.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Matrimonio celebrato in Portogallo
- Richiestadi trascrizione;
- Originale dell’estratto di matrimonio plurilingue (certidão de casamento internacional em papel), in caso di regime patrimoniale della comunione dei beni
oppure
Originale dell’atto integrale di matrimonio (certidão de casamento em papel) con relativa traduzione in lingua italiana, in caso di regime patrimoniale della separazione dei beni;
- Fotocopie dei documenti d’identità dei coniugi.
Traduzione: per la traduzione dell’atto integrale di matrimonio è possibile utilizzare questo modello. La traduzione non deve essere certificata da notai, avvocati o solicitadores portoghesi.
Matrimonio celebrato in altri Stati
- Richiestadi trascrizione;
- Originale dell’estratto di matrimonio plurilingue (in caso di Stato aderente alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1990/669_669_669/it#scope_u1 )
oppure
Originale dell’atto integrale di matrimonio legalizzato e tradotto in lingua italiana nelle modalità indicate sul sito Web della Rappresentanza consolare italiana del Paese in cui il matrimonio è stato celebrato;
- Fotocopie dei documenti d’identità dei coniugi.
REGIME PATRIMONIALE: Il regime patrimoniale legale della famiglia in Italia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162 del Codice Civile, è costituito dalla comunione dei beni. Qualora in sede di matrimonio celebrato all’estero sia stato scelto il regime della separazione dei beni, affinché il matrimonio venga trascritto in Italia con la relativa annotazione, è necessario presentare l’atto integrale di matrimonio con rispettiva traduzione. Se nell’atto di matrimonio è fatto riferimento solo alla stipula di una convenzione prematrimoniale e mediante questa è stato prescelto il regime della separazione dei beni, sarà necessario presentare anche la convenzione prematrimoniale con la relativa traduzione. Gli atti non recanti alcuna annotazione relativa al regime patrimoniale, saranno trascritti come atti di matrimonio in regime di comunione dei beni.