Ai sensi dell’art. 3-bis, lettere c) e d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza, è considerato cittadino italiano dalla nascita SOLO se ricorre una delle seguenti condizioni:
- un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Se tali condizioni sono soddisfatte, per consentire il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al proprio figlio la nascita deve essere trascritta in Italia, come previsto dal D.P.R. n. 396/2000.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano italiani e risiedano presso Comuni diversi o siano iscritti all’AIRE di Comuni diversi – salvo diverso accordo tra loro – l’atto di nascita verrà trascritto presso il Comune di riferimento della madre.
Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione dell’atto di nascita:
La richiesta può essere presentata direttamente al proprio Comune di residenza o al proprio Comune di iscrizione AIRE o alla Cancelleria Consolare di questa Ambasciata, rivolgendosi ai rispettivi Uffici di Stato Civile. Nel caso in cui si intenda rivolgersi a questa Cancelleria Consolare, la richiesta potrà essere presentata esclusivamente per posta cartacea al seguente indirizzo:
Largo Conde Pombeiro n. 6, 1150-100 Lisbona.
Non è possibile accettare richieste allo sportello, previo appuntamento fissato tramite il portale Prenot@mi.
Le richieste pervenute per e-mail ordinaria o posta certificata (PEC) non verranno prese in considerazione e verranno automaticamente archiviate.
Non è possibile accettare richieste tramite il portale FAST IT, poiché è necessaria la consegna dell’atto di nascita originale in formato cartaceo, che dovrà restare agli atti di questa Ambasciata e non potrà essere restituito al richiedente.
Documentazione richiesta per le nascite avvenute in Portogallo:
- Formulario di richiesta;
- Originale dell’atto di nascita con apposto il timbro a secco della Conservatória do Registo Civil e specificamente:
– per i figli di genitori coniugati: originale della certidão de nascimento internacional em papel;
– per i figli di genitori non coniugati: originale della certidão de nascimento em papel con la rispettiva traduzione in lingua italiana a cura del richiedente (qualora sia necessario, si può consultare un elenco di traduttori al link Professionisti di riferimento – Ambasciata d’Italia Lisbona (esteri.it)
- Fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori e del minore (se già in possesso di un documento d’identità portoghese o straniero);
- Originale del certificato storico di residenza, rilasciato dal Comune italiano oppure documentazione comprovante il soddisfacimento della condizione di cui alla lettera c) dell’art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sopra riportata (es. certificato negativo di cittadinanza straniera, attestazione di rinuncia alla cittadinanza straniera o certificato di non iscrizione alle liste elettorali straniere).
La Cancelleria Consolare si riserva di richiedere documentazione integrativa al fine di comprovare il soddisfacimento della predetta condizione; - Formulario di autorizzazione all’iscrizione del minore all’AIRE, firmato da entrambi i genitori.
Attenzione: non vengono accettate copie, anche se certificate da un notaio o avvocato, né atti in formato digitale. Le traduzioni, quando necessarie, saranno certificate dalla Cancelleria Consolare, previa verifica della loro correttezza e conformità al testo originale, che dovrà essere integralmente tradotto.
Documentazione richiesta per le nascite non avvenute in Portogallo (solo per coloro che sono residenti in questa circoscrizione consolare):
- Formulario di richiesta;
- Originale dell’atto di nascita rilasciato dall’autorità competente del luogo di nascita del minore, legalizzato e tradotto in lingua italiana nelle modalità richieste dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui l’atto è stato formato;
- Fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori e del minore (se già in possesso di un documento d’identità portoghese o straniero);
- Originale del certificato storico di residenza, rilasciato dal Comune italiano oppure documentazione comprovante il soddisfacimento della condizione di cui alla lettera c) dell’art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sopra riportata (es. certificato negativo di cittadinanza straniera, attestazione di rinuncia alla cittadinanza straniera o certificato di non iscrizione alle liste elettorali straniere). La Cancelleria Consolare si riserva di richiedere documentazione integrativa al fine di comprovare il soddisfacimento della predetta condizione;
- Formulario di autorizzazione all’iscrizione del minore all’AIRE, firmato da entrambi i genitori.
Per qualsiasi dubbio sulla documentazione da presentare, è possibile scrivere a lisbona.statocivile@esteri.it
ATTENZIONE: i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza, ovvero i figli minori per i quali non ricorrano le condizioni di cui all’inizio di questa pagina, possono acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di legge”.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis, ma per beneficio di legge.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
Per maggiori informazioni si raccomanda la lettura della pagina dedicata Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)