Nascita
I figli di genitori entrambi italiani o con almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana – anche se nato all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza – sono cittadini italiani.
Per consentire il riconoscimento della cittadinanza al proprio figlio la nascita deve essere registrata in Italia. Tale adempimento è previsto dall’ordinamento dello stato civile italiano (D.P.R. n. 396/2000) e si chiama trascrizione dell’atto di nascita.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano italiani ed appartengano (iscritti AIRE) o siano residenti presso Comuni diversi – salvo diverso accordo tra di loro – l’atto di nascita verrà trascritto presso il Comune di riferimento della madre.
Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione dell’atto di nascita:
La richiesta può essere presentata direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE (in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale) oppure a questa Ambasciata, esclusivamente per posta all’indirizzo della Cancelleria Consolare:
Largo Conde Pombeiro, n. 6, 1150-100 Lisbona.
ATTENZIONE:
A causa dell’incremento delle richieste, si avverte che a partire dal giorno 1º ottobre 2024 si provvederà alla trasmissione ai fini della trascrizione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte, divorzi, ecc. non rilasciati in formulario internazionale/Regolamenti UE) solo se sarà fornita la traduzione in lingua italiana.
La traduzione è libera, ma deve necessariamente riportare il testo dell’atto di stato civile nella sua integrità e in tutti i suoi elementi.
Qualora sia necessario, al link sotto riportato si può consultare un elenco di alcuni traduttori a cui ci si può rivolgere
Professionisti di riferimento – Ambasciata d’Italia Lisbona (esteri.it)
Le richieste di trascrizione degli atti di nascita pervenuti per e-mail o PEC (posta certificata) non verranno presi in considerazione e verranno automaticamente archiviate.
L’originale dell’atto di nascita non verrà restituito al connazionale ma deve restare agli atti di questa Ambasciata.
Non è possibile accettare le richieste di trascrizione degli atti di nascita tramite il portale FAST IT. Nonostante ci sia la menzione sul predetto portale per ora questa funzionalità non è attiva in quanto è prevista la consegna dell’originale cartaceo nel quale risulta apposto il timbro a secco.
Questo servizio di stato civile si richiede esclusivamente via posta cartacea e non tramite il portale degli appuntamenti prenot@mi.
Documentazione da inviare per registrare una nascita avvenuta in Portogallo:
- Formulario di richiesta;
- Atto di nascita in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile ove è registrato il bambino (Conservatória do Registo Civil)
https://justica.gov.pt/Servicos/Pedir-certidao-de-nascimento - Fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori e del minore (se già in possesso di un documento d’identità portoghese o straniero)
Attenzione: non vengono accettate copie, anche se certificate da un Notaio o Avvocato, oppure atti in formato digitale. Ai fini di trascrivere l’atto di nascita viene richiesto sempre l’atto in originale recante il timbro a secco dell’Ufficio di Stato Civile portoghese (Conservatória do Registo Civil). Non viene richiesta invece per l’atto perfezionato in Portogallo, la legalizzazione con “Apostille”.
Le coppie unite in matrimonio possono spedire l’originale dell’estratto di nascita del figlio emesso su formulario internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976, atto esente da traduzione in lingua italiana e ulteriori legalizzazioni.
Per le coppie di fatto, sull’atto deve risultare la dichiarazione di nascita di entrambi i genitori. Per questo motivo si chiede che venga spedito l’atto di nascita emesso in lingua portoghese, in originale, e recante il timbro a secco dell’Ufficio di Stato Civile (Conservatória do Registo Civil).
Il riconoscimento effettuato all’estero è infatti valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni previste dalla normativa italiana (art. 250 e segg. del codice civile).
Documentazione da inviare per registrare una nascita avvenuta non in Portogallo:
Il connazionale iscritto all’AIRE e residente in Portogallo può inviare l’originale dell’atto di nascita rilasciato dall’Autorità competente del luogo di nascita del minore, via posta, a questa Ambasciata. L’atto deve essere legalizzato e tradotto in lingua italiana nelle modalità richieste dalla Rappresentanza Diplomatica italiana del Paese di origine.
I minori residenti in Portogallo verranno iscritti automaticamente all’AIRE assieme alla richiesta di trascrizione della nascita.
Informazioni relative al cognome e nome del bambino:
COGNOME
Con la circolare n. 397/2008 del Ministero dell’Interno, i bambini nati in Portogallo/all’estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana che di quella di un altro Paese, sono trascritti in Italia con lo stesso cognome indicato nell’atto di nascita portoghese/del Paese di origine.
Resta fermo che, con apposita istanza da presentare alla Cancelleria Consolare congiuntamente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita, il genitore italiano può richiedere l’applicazione della normativa italiana e quindi l’acquisizione del solo cognome paterno.
NOME
Ai sensi dell’art. 34 del DPR 396/2000 è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre.