ISTANZA DI CAMBIO O AGGIUNTA DI NOME/COGNOME
In base agli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, così come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, chiunque vuole cambiare o variare il nome o il cognome o aggiungere al proprio un altro nome o cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova trascritto l’atto di nascita.
Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o del cognome riveste carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da solide e significative motivazioni.
Si ricorda che le Ambasciate non sono competenti per prendere decisioni relative a modifiche dei nomi o dei cognomi. L’unica Autorità che può adottare tali provvedimenti è la Prefettura competente.
Il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona e iscritto all’AIRE può, in alternativa, inviare per posta un’istanza scritta alla Cancelleria Consolare di questa Ambasciata, per il successivo inoltro alla Prefettura di riferimento. Si consiglia in questo caso di prendere preventivamente contatto con l’Ufficio di Stato Civile tramite l’indirizzo e-mail lisbona.statocivile@esteri.it.
Procedura
Le domande di cambiamento di nome o cognome seguono le seguenti FASI:
1- richiesta dell’interessato su apposito formulario (da reperire sul sito della competente Prefettura);
2 – inoltro della domanda alla Prefettura competente;
3 – tutta la procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome, in quanto svolta presso la competente Prefettura in Italia, avviene solo ed esclusivamente in lingua italiana. Chi non dovesse avere dimestichezza con la nostra lingua dovrà considerare di utilizzare, a proprie spese, i servizi di un traduttore professionista.
La Prefettura ha fino a 120 giorni di tempo per dare un riscontro, il quale potrà essere:
- accettazione dell’istanza;
- rigetto dell’istanza;
- accettazione con riserva: il Prefetto può richiedere eventuali integrazioni documentali, ad esempio un certificato penale. Fornite le integrazioni richieste, il Prefetto procede all’accettazione dell’istanza oppure al suo rigetto.
4 – se vi è accettazione, il Prefetto emetterà un decreto provvisorio di cambio del nome e/o del cognome;
5 – pubblicazione per 30 giorni sull’albo consolare, di un avviso contenente il sunto della domanda;
6 – notizia dell’avvenuta pubblicazione alla Prefettura competente;
7 – se non sono state presentate opposizioni, la Prefettura potrà emettere un decreto definitivo di cambiamento del nome e/o del cognome;
8 – l’interessato richiede al Comune di nascita, per il tramite dell’Ufficio consolare, di trascrivere ed annotare il decreto definitivo del cambiamento di nome o di cognome e al Comune di iscrizione AIRE di provvedere all’aggiornamento della scheda anagrafica.
