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Riconoscimento di sentenze straniere

Per informazioni generali:

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/stato-civile/riconoscimento-di-sentenze-straniere/

 

REGISTRARE IL DIVORZIO IN ITALIA
Le decisioni di divorzio pronunciate all’estero non sono automaticamente valide in Italia, devono essere annotate presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove risulta registrato il relativo matrimonio.
N.B.: Per richiedere la  trascrizione del divorzio, la decisione di divorzio dovrà essere definitiva, ovvero “passata in giudicato” (in portoghese: transitada em julgado).

Per richiedere la trascrizione in Italia di decisioni di divorzio emesse in Portogallo,
inviare esclusivamente per posta cartacea (NON per e-mail o PEC) all’indirizzo della Cancelleria Consolare di questa Ambasciata, Largo Conde Pombeiro, n. 6, 1150-100 Lisbona, la seguente documentazione:

A) In caso di divorzio decretato tra il 01/03/2001 e il 31/07/2022:

    1. dichiarazione sostitutiva atto notorio divorzio UE;
    2. copia di un documento di identità italiano in corso di validità;
    3. certificato in originale, come previsto dall’ 39 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003.

B) In caso di divorzio decretato a partire dal 01/08/2022:

    1. dichiarazione sostitutiva atto notorio divorzio UE;
    2. copia di un documento di identità italiano in corso di validità;
    3. certificato in originale, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1111/2019 del 25 giugno 2019. Si evidenzia che il Regolamento prevede il rilascio del certificato di cui all’Allegato II per le decisioni dell’autorità giurisdizionale e quello del certificato di cui all’Allegato VIII per atti pubblici o accordi in materia di divorzio o separazione personale. In Portogallo, anche per le decisioni emesse a seguito di procedura di divorzio congiunto dinanzi alla Conservatória do Registo Civil, è rilasciato il certificato di cui all’Allegato II, in quanto la procedura prevede l’intervento del Pubblico Ministero.

I certificati rilasciati ai sensi dei predetti Regolamenti sono esenti da legalizzazione e traduzione in lingua italiana, velocizzando i tempi di trattazione della pratica e non richiedendo costi aggiuntivi per la traduzione e certificazione di conformità della stessa.

Non si ammettono certificati in formato digitale o copie autenticate da un Notaio/Avvocato.  Il certificato deve recare il timbro a secco in uso presso l’autorità che lo ha rilasciato.

C) In caso di divorzi decretati prima del 01/03/2001:

    1. richiesta riconoscimento divorzio in Italia;
    2. copia di un documento di identità italiano in corso di validità;
    3. decisione di divorzio in lingua portoghese, corredata da traduzione in lingua italiana a carico del/della richiedente.

N.B.: Ricevuta la documentazione e verificata la conformità della traduzione, il/la richiedente sarà informato/a per e-mail del costo della certificazione di conformità della traduzione all’originale e saranno forniti i riferimenti bancari per provvedere al pagamento. È pertanto indispensabile indicare il proprio indirizzo e-mail nella richiesta.

 

Non si ammettono copie autenticate da un Notaio/Avvocato. Le decisioni devono recare il timbro a secco in uso presso l’autorità che le ha pronunciate.

Per richiedere la trascrizione in Italia di decisioni di divorzio emesse in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, inviare esclusivamente per posta cartacea (NON per e-mail o PEC) all’indirizzo della Cancelleria Consolare di questa Ambasciata, Largo Conde Pombeiro, n. 6, 1150-100 Lisbona, la seguente documentazione:

  1. richiesta riconoscimento divorzio in Italia;
  2. copia di un documento di identità italiano in corso di validità;
  3. originale della decisione di divorzio passata in giudicato, legalizzata e tradotta.

N.B.: il/la richiedente in questi casi deve inviare la documentazione richiesta dalla Rappresentanza diplomatico-consolare territorialmente competente (a tal fine si consiglia di visitare il sito Web dell’Ufficio Consolare competente per il luogo di emissione della decisione).

Questo servizio di stato civile si richiede esclusivamente via posta cartacea e non tramite il portale degli appuntamenti Prenot@mi.

In alternativa, l’istanza può essere inoltrata direttamente al Comune competente (Comune del luogo di matrimonio o della trascrizione dell’atto di matrimonio). In questo caso si suggerisce di prendere contatto con l’Ufficio di Stato Civile di tale Comune.