L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E)
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
La decorrenza dell’iscrizione all’A.I.R.E. è disciplinata dall’art. 6, comma 9bis della Legge 470/1988: gli effetti della dichiarazione resa dal/dalla connazionale all’ufficio consolare (tramite i mezzi specificati nella presente pagina web), ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 6 della Legge, hanno inizio dalla data di presentazione dell’istanza purché questa sia completa in tutte le sue parti e nella documentazione allegata, come elencata di seguito, qualora non sia già stata resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza a norma della vigente legislazione anagrafica.
Da rammentare che l’art. 6. co.1 della predetta legge dispone che i cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’ufficio consolare entro novanta (90) giorni dal trasferimento. Analogamente (art 6 co.3) devono dichiarare, entro gli stessi termini di tempo, il cambio di residenza estera comunicando i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione si riferisce.
La richiesta va effettuata attraverso il portale FAST.IT oppure compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) a cui allegare documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.
Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L’interessato deve comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione all’estero;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- la perdita della cittadinanza italiana.
I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana;
MODALITA’ DI RICHIESTA D’ISCRIZIONE ALL’AIRE
L’iscrizione all’Anagrafe Consolare di Lisbona può essere richiesta:
- tramite il portale dei servizi consolari FAST.IT, previa registrazione dell’utente nel sistema. Questa procedura permette al cittadino di chiedere l’iscrizione AIRE compilando on-line il modulo di iscrizione ed allegando il documento d’identità e la prova di residenza di tutti i membri della famiglia direttamente in formato elettronico. Si sottolinea che dopo la registrazione al portale e dopo aver attivato il proprio account, è necessario accedere nuovamente al portale e procedere con l’iscrizione selezionando “Anagrafe Consolare e AIRE” tra i servizi disponibili.
PRIMA DI AVVIARE LA PROCEDURA ONLINE, SI CONSIGLIA DI ASSICURARSI DI DISPORRE DI STAMPANTE E SCANNER. - Eccezionalmente, fornendone la motivazione, inviando formulari e copia della documentazione per posta ordinaria, all’indirizzo della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona, Largo Conde de Pombeiro 6, 1150-100 Lisbona. Le domande verranno evase in ordine cronologico di arrivo, entro i 180 giorni successivi alla data di presentazione, come previsto dall’art. 6, comma 7, della Legge 470/1988, istitutiva dell’A.I.R.E.
L’Ambasciata trasmetterà la richiesta al Comune competente e per conoscenza al connazionale. La conferma dell’iscrizione all’AIRE viene notificata direttamente all’interessato dall’Ufficio Anagrafe del suo Comune italiano e non dall’Ambasciata. Pertanto qualsiasi informazione inerente l’avvenuta iscrizione nei registri Aire dovrà essere richiesta soltanto al Comune di appartenenza in Italia, in quanto competente per l’effettiva iscrizione in Aire. Non verrà perciò fornita dall’Ambasciata nessuna ulteriore informazione in proposito, in quanto di competenza esclusiva dei Comuni.
Documentazione necessaria per ottenere l’iscrizione
I connazionali che desiderano iscriversi all’A.I.R.E. devono compilare l’apposito formulario, con inclusione dei familiari conviventi assieme al capofamiglia italiano e non facenti parte di altre famiglie anagrafiche.
- Formulario di iscrizione AIRE;
- fotocopia del passaporto e/ o carta d’identità italiana di tutti i membri della famiglia da iscrivere;
- documento comprovante la residenza in Portogallo: copia di utenze residenziali intestate all’interessato (es. bolletta di acqua, luce o gas), oppure copia del contratto di lavoro, o copia del contratto di affitto di un immobile della durata di almeno un anno e rinnovabile;
Si specificano di seguito i documenti che NON sono ritenuti validi ai fini dell’iscrizione presso l’anagrafe consolare e presso l’AIRE del Comune italiano di ultima residenza:
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- “Certificado do Registo de Cidadão da União Europeia”
- “Atestado junta de freguesia”
- “Cartão de residente”
- “NIF”
- “Conta bancária”
- Bolletta di utenza di telefonia mobile
- per i coniugi stranieri da iscrivere assieme al capofamiglia: fotocopia del passaporto o, se cittadini comunitari, della carta d’identità.
Avvertenze: le persone sprovviste di documento d’identità italiano devono presentare un’autocertificazione di cittadinanza italiana ed un altro documento di riconoscimento recante foto e firma; le persone che hanno subito il furto/ smarrimento del proprio documento d’identità italiano devono presentare copia della denuncia sporta dinanzi alle Autorità di Polizia locali nonché, se possibile ed al fine di facilitare l’istruttoria della pratica, fotocopia del documento rubato/smarrito e/o copia di un altro documento di riconoscimento (es.: patente di guida).
Iscrizione di minorenni non conviventi con entrambi i genitori
la richiesta di iscrizione/variazione Aire di un minore non convivente con entrambi i genitori deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e corredata da copie dei rispettivi documenti di identità.
Nel caso di figli minorenni residenti con un solo genitore è necessario caricare sul portale anche il modulo d’assenso compilato dall’altro genitore e un documento d’identità dello stesso.
Obblighi dei connazionali iscritti nell’Anagrafe Consolare
Dopo aver ottenuto l’iscrizione, i connazionali sono tenuti a mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica, comunicando tempestivamente le seguenti variazioni:
- cambio d’indirizzo in Portogallo
- trasferimento in un altro Stato estero
A tal fine è necessario far pervenire (con le stesse modalità previste per la domanda di iscrizione all’AIRE) il modulo unico di aggiornamento/variazione della residenza, corredato dalla fotocopia di un documento d’identità e, nel caso del cambio di indirizzo, dalla prova di residenza sopra indicata.
Trasferimento in altra AIRE
Il connazionale che, essendo iscritto all’A.I.R.E. di un Comune, desideri spostarsi presso l’A.I.R.E. di un’altra città, potrà fare istanza se il nuovo Comune rientra in uno dei seguenti casi:
- Comune di registrazione/ trascrizione del proprio atto di nascita
- Comune di registrazione/ trascrizione dell’atto di nascita di un ascendente vivente
- Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E. di un familiare o di un ascendente viventi
- Comune già di residenza di un ascendente vivente
La richiesta di trasferimento deve essere presentata con le stesse le modalità previste per la domanda di iscrizione all’AIRE: Richiesta cambio AIRE
Rimpatrio dei cittadini italiani iscritti all’AIRE
In tema di rimpatrio dei cittadini iscritti all’AIRE si segnala che:
- i cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia non devono chiedere la cancellazione dall’AIRE a questa Ambasciata ma dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza;
- nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente);
- è cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio stesso.
Secondo la normativa vigente, l‘Ufficio consolare è competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all’espatrio e alla residenza all’estero, ma non relativamente al rimpatrio (DL 71/ 2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE). Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare (art. 8 del DL 71/ 2011) l’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero, ovvero a quelle relative alla residenza all’estero, nonché a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all’estero. La Legge 470/ 88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223/ 1989 (art.13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall’estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all’estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.
La cancellazione dall’Aire per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’Ufficio consolare.
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Contatti con l’ufficio anagrafe
e-mail: lisbona.aire@esteri.it
fax: 00351 21 3551420