L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.)
L’A.I.R.E. è stata istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 e raccoglie i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. L’A.I.R.E. è gestita dai Comuni, sulla base delle informazioni fornite dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. costituisce un diritto-dovere del cittadino, come previsto dall’art. 6 della legge 470/1988, ed è essenziale per poter usufruire di numerosi servizi offerti dalle Rappresentanze consolari all’estero e per esercitare importanti diritti, quali ad esempio:
- La possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, nonché di eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi dell’Unione Europea.
- La possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo di documenti di identità e di viaggio, oltre a certificazioni.
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- Coloro che già risiedono all’estero, sia per nascita sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana, a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- Le persone che si recano all’estero per un periodo inferiore a un anno;
- I lavoratori stagionali;
- I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e consolari (1963);
- I militari italiani in servizio presso uffici e strutture della NATO dislocate all’estero.
COME ISCRIVERSI ALL’A.I.R.E.
La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. di Lisbona può essere effettuata tramite il portale FAST.IT (https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco)
Per poter procedere, è necessario:
- Registrarsi al portale ;
- Attivare l’account;
- Compilare online il modulo dedicato e allegare, in formato elettronico, i documenti necessari. Si raccomanda, prima di avviare la procedura online, di assicurarsi di disporre di stampante e scanner.
In via eccezionale, e previa motivazione, è possibile inviare i formulari compilati e le copie della documentazione per posta ordinaria all’indirizzo della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona, Largo Conde de Pombeiro 6, 1150-100.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE L’ISCRIZIONE
Per richiedere l’iscrizione all’AIRE è necessario allegate alla propria domanda:
- Il formulario di iscrizione AIRE, compilato e debitamente firmato mediante SPID o con la firma riportata sul documento d’identità;
- Il documento d’identificazione di ciascun membro della famiglia (documento italiano, atto di nascita o sentenza di cittadinanza per i cittadini italiani);
- Un documento che attesti la residenza in Portogallo, quale, ad esempio:
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- copia di utenze residenziali intestate all’interessato (ad es. bolletta di acqua, luce o gas), o
- copia del contratto di lavoro o del contratto di affitto di un immobile della durata minima di un anno e rinnovabile, o
- documentazione relativa all’apertura di un’attività in Portogallo.
-
DOCUMENTI NON VALIDI PER L’ISCRIZIONE
Non sono accettati, ai fini dell’iscrizione presso l’anagrafe consolare e l’AIRE del Comune italiano di ultima residenza, i seguenti documenti:
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- “Certificado do Registo de Cidadão da União Europeia”
- “Atestado junta de freguesia”
- “Cartão de residente”
- “NIF”
- “Conta bancária”
- Bolletta di utenza di telefonia mobile
Avvertenze: le persone sprovviste di documento d’identità italiano possono presentare un certificato di cittadinanza italiana da richiedere al proprio Comune o Circoscrizione A.I.R.E. di competenza o altro documento di riconoscimento straniero recante foto e firma; chi ha subito il furto o ha smarrito il proprio documento d’identità italiano può presentare copia della denuncia sporta dinanzi alle Autorità di Polizia del luogo del furto o smarrimento nonché, se possibile ed al fine di facilitare l’istruttoria della pratica, fotocopia del documento rubato/smarrito e/o copia di un altro documento di riconoscimento (es.: patente di guida)
Iscrizione di minorenni non conviventi con entrambi i genitori
La richiesta di iscrizione o variazione all’A.I.R.E. per un minore che non convive con entrambi i genitori deve essere sottoscritta da entrambi i titolari della responsabilità genitoriale e corredata dalle copie dei rispettivi documenti d’identità.
Nel caso in cui il minore risieda con un solo genitore, è necessario caricare sul portale anche il modulo d’assenso compilato dall’altro genitore, unitamente a una copia del relativo documento d’identità.
Decorrenza dell’iscrizione all’A.I.R.E.
La decorrenza dell’iscrizione all’A.I.R.E. è regolata dall’art. 6, comma 9-bis, della Legge 470/1988. Gli effetti della dichiarazione resa dal cittadino all’Ufficio consolare (tramite i mezzi indicati in questa pagina) decorrono dalla data di presentazione dell’istanza, a condizione che questa sia completa in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione richiesta. Ciò vale salvo il caso in cui il cittadino abbia già dichiarato il trasferimento di residenza all’estero presso il Comune italiano di ultima residenza, come previsto dalla normativa anagrafica vigente.
Si ricorda che, in base all’art. 6, comma 1, della stessa legge, i cittadini italiani che trasferiscono la residenza all’estero con l’intenzione di rimanervi per più di 12 mesi devono comunicarlo all’ufficio consolare entro 90 giorni dal trasferimento. Analogamente, ai sensi del comma 3, ogni successivo cambio di residenza all’estero deve essere dichiarato entro lo stesso termine, specificando anche i componenti della famiglia di cittadinanza italiana interessati dalla variazione.
COSA ACCADE SE NON CI SI ISCRIVE ALL’AIRE ENTRO I 90 GIORNI
Chiunque sia soggetto agli obblighi anagrafici e non rispetti le disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei relativi regolamenti di attuazione, è passibile di sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L’autorità competente per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è il Comune presso cui il trasgressore è iscritto all’anagrafe.
Il procedimento di accertamento e sanzione, di competenza dei Comuni, è regolato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 stabilisce che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Obblighi dei connazionali iscritti nell’Anagrafe Consolare
Dopo aver ottenuto l’iscrizione, i connazionali sono tenuti a mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica, comunicando tempestivamente le seguenti variazioni:
- cambio d’indirizzo in Portogallo;
- trasferimento in altra circoscrizione consolare o rientro in Italia;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.)
- la perdita della cittadinanza italiana.
COME COMUNICARE I CAMBI D’INDIRIZZO E I TRASFERIMENTI
Per ogni successiva comunicazione, è necessario far pervenire, seguendo le medesime modalità previste per la domanda di iscrizione all’A.I.R.E., il modulo unico (inserire modulo) di aggiornamento/variazione della residenza, corredato da una fotocopia del documento d’identità e, in caso di cambio di indirizzo, dalla relativa prova di residenza.
Trasferimento in un’altra A.I.R.E.
Indipendentemente dalla circoscrizione consolare di residenza, i cittadini iscritti all’A.I.R.E. sono registrati nell’anagrafe del Comune di ultima residenza in Italia. È possibile modificare il Comune di registrazione mantenendo la residenza all’estero solo chiedendo il trasferimento in uno dei seguenti Comuni:
- Comune di registrazione o trascrizione del proprio atto di nascita;
- Comune di registrazione o trascrizione dell’atto di nascita di un ascendente vivente;
- Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E. di un familiare o di un ascendente vivente;
- Comune in cui un ascendente vivente ha già risieduto.
La richiesta di trasferimento deve essere presentata con le stesse modalità previste per l’iscrizione all’A.I.R.E., tramite il modulo “Richiesta cambio A.I.R.E.”.
Rimpatrio dei cittadini italiani iscritti all’AIRE
In caso di rientro definitivo in Italia, si ricorda che:
- Il cittadino iscritto all’A.I.R.E. non deve richiedere la cancellazione all’Ufficio consolare, ma deve recarsi presso il Comune italiano in cui intende stabilire la residenza per dichiarare il nuovo indirizzo;
- Il Comune provvederà, nella stessa data, alla cancellazione dall’A.I.R.E. e all’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.);
- Sarà il Comune a comunicare ufficialmente la data di rimpatrio all’Ufficio consolare di provenienza, che aggiornerà i propri schedari consolari.
Secondo la normativa vigente, l’Ufficio consolare è competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo per quanto riguarda l’espatrio e la residenza all’estero, ma non per il rimpatrio (DL 71/2011, art. 9 – Anagrafe degli italiani residenti all’estero – A.I.R.E.).
Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare (art. 8, DL 71/2011), l’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza trasmette al Comune italiano competente le informazioni previste dalla normativa in materia di A.I.R.E. Questi dati riguardano:
- il trasferimento di residenza da un Comune italiano all’estero;
- la residenza all’estero;
- il cambio di residenza o di abitazione all’estero.
La Legge 470/1988 (artt. 4.1, lett. a) e 5.1) e il DPR 223/1989 (art. 13) stabiliscono che gli Ufficiali di anagrafe dei Comuni sono competenti a:
- raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall’estero;
- procedere alla cancellazione dall’A.I.R.E.;
- comunicare le variazioni agli Uffici consolari competenti.
La cancellazione dall’AIRE per rimpatrio e il conseguente aggiornamento dello schedario consolare possono avvenire solo dopo la conferma dell’iscrizione del cittadino nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) da parte del Comune italiano. Quest’ultimo ripristina la residenza anagrafica, aggiorna l’elenco degli elettori e ne dà comunicazione all’Ufficio consolare.